Cintura di sicurezza
Obblighi ed esenzioni

Europarts Srl

Le cinture di sicurezza sono un dispositivo fondamentale per la protezione dei passeggeri di un veicolo. Il loro compito è quello fi prevenire gli infortuni stradali e quello di ridurre la gravità delle lesioni in caso di incidente.
È per questo motivo che ormai da molti anni la legge italiana prevede l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli occupanti di un veicolo, sia sul sedile anteriore che su quello posteriore. Chi non rispetta questo obbligo è soggetto a sanzioni amministrative e alla decurtazione dei punti dalla patente.
Oltre agli obblighi, la legge include anche delle esenzioni che troviamo incluse nel Codice della Strada.
Vediamo, quindi, cosa prevede nel dettaglio la normativa in materia.


La normativa
L'obbligo di indossare le cinture di sicurezza è previsto dall'articolo 172 del Codice della Strada, che stabilisce che "il conducente e i passeggeri dei veicoli a motore e dei rimorchi ad essi collegati devono indossare le cinture di sicurezza omologate durante la marcia del veicolo".
L'articolo 172-bis, inoltre, specifica che "il conducente è responsabile dell'uso delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri minori di anni diciotto e da parte dei passeggeri con disabilità".
La violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 84,00 a 335,00 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. In caso di recidiva nel biennio, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e la decurtazione dei punti è aumentata a dieci. Inoltre, il veicolo può essere sottoposto a fermo amministrativo per due mesi.


Le esenzioni
Esistono alcune esenzioni dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, previste dall'articolo 172-ter del codice della strada. Queste riguardano:

• i conducenti e i passeggeri dei veicoli in servizio di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso sanitario e pubblica assistenza, quando l'uso delle cinture di sicurezza ostacola l'espletamento delle funzioni istituzionali

• i conducenti e i passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale o al trasporto scolastico, quando il veicolo circola a una velocità non superiore a 40 km/h

• i conducenti e i passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto merci, quando il veicolo circola a una velocità non superiore a 20 km/h

• i conducenti e i passeggeri dei veicoli storici o d'epoca, quando il veicolo non è dotato delle cinture di sicurezza

• i conducenti e i passeggeri dei veicoli militari o diplomatici, quando il veicolo non è dotato delle cinture di sicurezza

• le persone affette da patologie o condizioni fisiche che rendono impossibile o pericoloso l'uso delle cinture di sicurezza, previa certificazione medica.

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